Titolo I
Art. 2
2 / 13Condizioni del riconoscimento
In vigore dal 29 ott 2003
1. Sono riconosciuti i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati a conclusione di un corso di studi di livello universitario, che presenti i seguenti requisiti:
a) la formazione deve riguardare principalmente l'architettura ed essere equilibratamente ripartita tra gli aspetti tecnici e pratici;
b) la durata della formazione deve comprendere almeno quattro anni di studi a tempo pieno presso un'università o un istituto d'istruzione analogo, ovvero almeno sei anni di studio presso un'università o analogo istituto, di cui non meno di tre a tempo pieno, ed essere sancita, a conclusione del corso di studi, dal superamento di un esame di livello universitario.
2. La formazione data dal corso di studi deve assicurare:
a) la capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
b) un'adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad esse attinenti;
c) una conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;
d) un'adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;
e) la capacità di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra queste e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;
f) la capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;
g) una conoscenza di metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;
h) la conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;
i) una conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;
l) una capacità tecnica, che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;
m) una conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione.
2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.
2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, è riconosciuta la formazione delle "Fachhochschulen" nella Repubblica Federale di Germania, purchè sia impartita in tre anni, esista al 5 agosto 1985, corrisponda ai requisiti definiti all' e dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all'attività di architetto con il titolo professionale di architetto e purchè detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto.
2-quater. Sono, altresì, ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all', i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui all', qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A.
2-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica alla Commissione europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle Università che li rilasciano.
2-quinquies-bis. Sono, altresì, ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all', formazioni di cui al comma 2, acquisite nell'ambito di un sistema di promozione sociale o di studi universitari a tempo ridotto, sancite da un esame di architettura, di livello universitario ed equivalente all'esame di cui al comma 1, lettera b), superato con successo da persone che lavorano da sette o più anni nel settore dell'architettura sotto la sorveglianza di un architetto o di uno studio di architetti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;129#art-2