Art. 15
15 / 15In vigore dal 4 mar 1992
1. È abrogata la legge 3 febbraio 1961, n. 4, ed ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ROMITA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
DE LORENZO, Ministro della sanità GORIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;118#art-15