Art. 4 · Temperature

Art. 4

4 / 15

Temperature

In vigore dal 3 mar 1992
1. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere mantenuta in tutti i punti del prodotto ad un valore pari o inferiore a - 18› C. 2. Sono tuttavia tollerate: a) durante il trasporto, brevi fluttuazioni verso l'alto non superiori a 3› C della temperatura del prodotto; b) durante la distribuzione locale e negli armadi e nei banchi frigoriferi per la vendita al consumatore, fluttuazioni verso l'alto della temperatura del prodotto non superiori a 3› C.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;110#art-4