Art. 4
4 / 15Temperature
In vigore dal 3 mar 1992
1. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere mantenuta in tutti i punti del prodotto ad un valore pari o inferiore a - 18 C.
2. Sono tuttavia tollerate:
a) durante il trasporto, brevi fluttuazioni verso l'alto non superiori a 3 C della temperatura del prodotto;
b) durante la distribuzione locale e negli armadi e nei banchi frigoriferi per la vendita al consumatore, fluttuazioni verso l'alto della temperatura del prodotto non superiori a 3 C.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;110#art-4