Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 3 mar 1992
1. L' della legge 27 gennaio 1968, n. 32, è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione amministrativa è concessa per l'unica voce alimenti surgelati". 2. Gli alimenti surgelati non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere posti in vendita fino al 30 giugno 1992. 3. È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con il presente decreto.
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