Art. 1
1 / 16Società di investimento a capitale variabile e autorizzazione alla costituzione
In vigore dal 1 lug 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e della direttiva n. 88/220/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E M A N A il seguente decreto legislativo:
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ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera i)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;84#art-1