Titolo I
Art. 9
9 / 13In vigore dal 29 feb 1992
1. Dopo l' della legge 23 marzo 1983, n. 77, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Collaborazione con le autorità degli Stati membri della Comunità economica europea). - 1. In deroga alle disposizioni di cui all', undicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni ed all' del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Banca d'Italia collaborano, anche mediante scambio di informazioni, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, con le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea, al fine esclusivo di agevolare la vigilanza e i controlli sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari quali definiti e disciplinati dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunità economica europea.
2. Qualsiasi decisione concernente la società di gestione adottata dalle competenti autorità ai sensi dell'ultima parte del quarto comma dell' e dell', ovvero del quarto comma dell'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra grave misura adottata nei confronti della società di gestione, viene comunicata dalle autorità di vigilanza alle autorità analogamente competenti degli altri Stati della Comunità economica europea in cui la società di gestione commercializza le quote dei propri fondi".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;83#art-9