Art. 7
Titolo I

Art. 7

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In vigore dal 29 feb 1992
1. L' della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente: " (Revisione contabile e controllo). - 1. La contabilità della società di gestione e del fondo comune sono soggette a revisione ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La società incaricata della revisione provvede anche alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della società di gestione e del rendiconto del fondo comune, ai sensi dell' dello stesso decreto. 2. I sindaci della società di gestione, anche individualmente, e gli amministratori e i sindaci della banca depositaria devono riferire senza ritardo alla Banca d'Italia sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società e nella gestione del fondo comune".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;83#art-7