Art. 5
Titolo I

Art. 5

5 / 13
In vigore dal 29 feb 1992
1. L' della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente: " (Gestione del fondo). - 1. La società di gestione provvede nell'interesse dei partecipanti agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai valori mobiliari e di ogni altro diritto compreso nel fondo comune, alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attività di gestione. 2. Nell'esercizio dell'attività di gestione, la società non può: a) acquistare metalli preziosi nè certificati rappresentativi dei medesimi; b) concedere prestiti o garanzie sotto qualsiasi forma; c) vendere valori mobiliari allo scoperto. 3. La Banca d'italia, al fine di garantire la stabilità operativa delle società di gestione, e in relazione all'andamento del mercato, può limitare la tipologia delle operazioni e dei contratti che le società possono porre in essere nell'attività di gestione stabilendo, inoltre, in via generale, i limiti e le condizioni entro cui le società possono far ricorso ad operazioni destinate alla copertura dei rischi di cambio e a tecniche e strumenti negoziali aventi per oggetto valori mobiliari finalizzati alla buona gestione del fondo. 4. Per l'acquisto di valori mobiliari denominati in valuta estera, da includere nel fondo comune, la società può assumere prestiti in valuta estera con deposito presso il mutuante di un corrispondente importo di valuta nazionale. 5. Salva l'ipotesi di cui al comma 4, nell'esercizio dell'attività di gestione la società può, entro il limite massimo del 10 per cento del fondo, assumere prestiti aventi durata non superiore a quella stabilita in via generale dalla Banca d'Italia in considerazione anche delle finalità dell'indebitamento. 6. Il fondo non può essere investito in valori mobiliari emessi da una stessa società o ente per un valore superiore ai limiti stabiliti in via generale dalla Banca d'Italia. 7. Nell'esercizio del potere di cui al comma 6, la Banca d'Italia tiene conto che i valori mobiliari di uno stesso emittente non possono essere detenuti dal fondo in misura superiore al 5 per cento del fondo medesimo. Detto limite può esser elevato: a) fino al 10 per cento, se il totale degli investimenti eccedenti il 5 per cento non supera il 40 per cento del fondo, fatte salve le più ampie facoltà di investimento di cui alle successive lettere; b) fino al 35 per cento, quando i valori mobiliari sono emessi o garantiti da uno Stato membro della Comunità economica europea, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri della Comunità economica europea; c) fino al 100 per cento del fondo, per gli stessi titoli della lettera b), tenendo conto dell'esigenza di tutela dei risparmiatori ed a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che i valori di una stessa emissione non superino il 30 per cento del fondo; d) fino al 25 per cento, quando si tratta di obbligazioni emesse da un istituto di credito avente la sede in uno Stato membro della Comunità economica europea, sottoposto ad un controllo pubblico specificamente volto a tutelare i portatori di tali obbligazioni, ed è previsto per legge che le somme rivenienti dalla emissione delle obbligazioni stesse devono essere investite in beni sufficientemente capienti su cui a favore dei portatori esiste un privilegio a garanzia del pagamento del capitale e degli interessi in caso di inadempimento dell'emittente ovvero sono configurate specifiche forme di garanzia a favore dei portatori delle obbligazioni per il pagamento del capitale e degli interessi. Se la società di gestione investe più del 5 per cento del fondo in obbligazioni di cui alla presente lettera emesse da uno stesso emittente, gli investimenti complessivi in tali titoli non possono superare l'80 per cento del fondo. 8. Il fondo non può essere investito in misura superiore al 10 per cento in valori mobiliari che non siano: a) ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, di uno Stato membro della Comunità economica europea; b) ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, di uno Stato non appartenente alla Comunità economica europea, specificamente indicati nel regolamento di gestione del fondo; c) emessi recentemente e per essi nella delibera di emissione non sia prevista o sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o alla negoziazione in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, specificamente indicati nel regolamento di gestione del fondo. Trascorso un anno dalla emissione senza che i valori mobiliari siano stati ammessi a quotazione, essi si considerano non più rientranti nella previsione della presente lettera. 9. Entro il limite del 10 per cento di cui al comma precedente, il fondo può essere investito in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari, individuati in via generale dalla Banca d'Italia sulla base dell'accertamento della loro trasferibilità, liquidità ed esatta valutabilità, con cadenza almeno quindicinale. 10. Nel fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima, se quotata ai sensi del comma 8, ovvero al 10 per cento, se non quotata, nè comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla società gerente di esercitare un'influenza notevole sulla società emittente. I limiti del 5 e del 10 per cento ed il divieto di superare detto ammontare si applicano anche con riferimento all'insieme dei fondi gestiti da una stessa società di gestione. 11. Il fondo non può detenere più del 10 per cento delle azioni senza diritto di voto e delle obbligazioni di uno stesso emittente, esclusi i valori mobiliari di cui al comma 7, lettere b) e c). 12. I limiti stabiliti ai sensi dei precedenti commi possono essere superati solo in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione derivanti dalle azioni in portafoglio. La posizione deve essere riportata prioritariamente nei limiti stabiliti nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti al fondo. 13. Un fondo può investire in quote di partecipazione di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220, della Comunità economica europea nella misura massima del 5 per cento del proprio patrimonio e del 10 per cento del capitale della società di investimento o del fondo emittenti le quote o azioni acquistate. Entro detti limiti la Banca d'Italia può autorizzare l'investimento in quote di fondi gestiti dalla stessa società o da altra legata alla prima tramite gestione o controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, quando si tratta di fondo specializzato in un settore economico o geografico e nel regolamento del fondo acquirente è prevista tale facoltà; in quest'ultimo caso la società di gestione non può far gravare sul fondo spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle quote degli altri fondi. Detta autorizzazione è necessaria anche nel caso di investimento di un fondo comune in azioni di una società di investimento alla quale la società di gestione del fondo è similmente legata. 14. Fermo quanto previsto dall', comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è vietato l'investimento in azioni emesse dalla società gerente".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;83#art-5