Art. 2
Titolo I

Art. 2

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In vigore dal 29 feb 1992
1. L' della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente: " (Istituzione e regolamento del fondo). - 1. La società autorizzata istituisce il fondo con deliberazione dell'assemblea ordinaria la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso. 2. Il regolamento stabilisce: a) la denominazione e la durata del fondo; b) la banca depositaria di cui all'- bis e le condizioni per la sua sostituzione; c) le modalità di partecipazione al fondo, le caratteristiche dei certificati di partecipazione, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo. La sottoscrizione delle quote del fondo può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione; d) gli organi competenti per la scelta dei titoli e i criteri di ripartizione degli investimenti; e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi di gestione, indicando se si tratta di fondo ad accumulazione ovvero con distribuzione totale o parziale dei proventi e in questo casi i criteri relativi alla distribuzione; f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione, indicandole specificamente. Le spese di pubblicità non possono essere a carico del fondo; g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote; h) i giornali sui quali devono essere pubblicati il valore unitario delle quote di partecipazione calcolato in base alle norme dell' e, in caso di modifiche regolamentari, il relativo contenuto; i) i casi in cui, ai sensi dell', comma 4, il diritto al rimborso può essere sospeso fino ad un mese; l) gli Stati, gli enti locali e gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono i valori mobiliari nei quali la società di gestione intende investire più del 35 per cento del fondo; m) se il fondo può essere investito in quote di altri fondi gestiti dalla società di gestione o da altre alla stessa collegata, o in azioni di Società di investimento a capitale variabile alla stessa collegata ai sensi dell', comma 13; n) le dipendenze della banca depositaria presso le quali sono tenuti a disposizione del pubblico i documenti di cui all', comma 2. 3. Il regolamento contiene altresì gli ulteriori elementi richiesti dalla Banca d'Italia ai sensi dell', comma 3, lettera b)".
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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;83#art-2