Art. 9 · Etichettatura degli aromi destinati al consumatore finale

Art. 9

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Etichettatura degli aromi destinati al consumatore finale

In vigore dal 23 apr 1992
1. Gli aromi destinati ad essere venduti al consumatore finale devono riportare sulla confezione o sul contenitore le seguenti indicazioni: a) il termine "aroma" o una denominazione più specifica o una descrizione dell'aroma; b) la menzione "per prodotti alimentari", oppure un riferimento più specifico al prodotto alimentare cui l'aroma è destinato; c) il termine minimo di conservazione; d) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione; e) le istruzioni per l'uso, qualora la loro omissione non consenta l'uso appropriato dell'aroma; f) la quantità netta; g) il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità; h) una indicazione che consenta di identificare il lotto; i) nel caso di una miscela di uno o più aromi con altre sostanze l'enumerazione in ordine ponderale decrescente nella miscela: 1) dell'aroma o degli aromi in questione, conformemente alla lettera a); 2) dei nomi di ciascuna sostanza o materia o del numero di identificazione CEE. 2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia un significato ragionevolmente equivalente può essere usato soltanto per gli aromi la cui componente aromatizzante contenga esclusivamente le sostanze aromatizzanti quali definite all', comma 1, lettera b), numero 1), o le preparazioni aromatiche definite all' comma 1, lettera c), o entrambe. 3. Se la denominazione di vendita dell'aroma contiene un riferimento ad un prodotto alimentare o ad una fonte di aromi, il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia un significato sensibilmente equivalente può essere usato soltanto se la componente aromatizzante sia stata ottenuta mediante opportuni processi fisici, enzimatici o microbiologici oppure mediante processi tradizionali di preparazione dei prodotti alimentari unicamente o quasi unicamente a partire dall'alimento o dalla fonte di aromi considerati. 4. Le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana; dette indicazioni possono essere fornite in più lingue. 5. Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;107#art-9