Art. 8
8 / 14Etichettatura degli aromi non destinati al consumatore finale
In vigore dal 3 mar 1992
1. Gli aromi non destinati ad essere venduti al consumatore finale devono riportare sulla confezione o sul contenitore le seguenti indicazioni:
a) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità europea:
b) la denominazione aroma oppure una denominazione più specifica o una descrizione dell'aroma;
c) la menzione per "prodotti alimentari", oppure un riferimento più specifico al prodotto alimentare cui l'aroma è destinato;
d) l'enumerazione in ordine ponderale decrescente delle categorie delle sostanze aromatizzanti e delle preparazioni aromatiche presenti secondo la seguente classificazione:
1) aromatizzanti naturali, per le sostanze aromatizzanti defi- nite all', comma 1, lettera b), numero 1);
2) aromatizzanti identici a quelli naturali, per le sostanze aromatizzanti definite all', comma 1, lettera b), numero 2);
3) aromatizzanti artificiali, per sostanze aromatizzanti defi- nite all', comma 1, lettera b), numero 3);
4) preparazioni aromatiche, per le preparazioni definite all', comma 1, lettera c);
5) aromatizzanti di trasformazione, per gli aromi definiti all', comma 1, lettera d);
6) aromatizzanti di affumicatura, per gli aromi definiti all', comma 1, lettera e);
e) nel caso di miscele di aromi con gli additivi, i diluenti ed i solventi di cui all', comma 1, l'enumerazione in ordine ponderale decrescente nella miscela:
1) delle categorie degli aromi secondo la classificazione di cui alla lettera d);
2) dei nomi di ciascun additivo, diluente e solvente o il relativo numero di indentificazione "CEE";
f) l'indicazione della quantità massima di ciascun componente o gruppo di componenti, comprese le sostanze di cui all', primo comma, oggetto di limitazione quantitativa in un prodotto alimentare o un'adeguata informazione che consenta all'utilizzatore di rispettare le limitazioni stesse;
g) il lotto di fabbricazione ovvero un'indicazione che consenta di individuare la partita;
h) la quantità nominale.
2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia lo stesso significato, può essere usato soltanto per gli aromi la cui componente aromatizzante contenga esclusivamente le sostanze aromatizzanti definite all', comma 1, lettera b), numero 1) e le preparazioni aromatiche definite nell', comma 1, lettera c), o entrambe.
3. Se la denominazione di vendita dell'aroma contiene un riferimento ad un prodotto alimentare o ad una fonte di aromi, il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia lo stesso significato può essere usato soltanto se la componente aromatizzante sia stata ottenuta mediante procedimenti fisici o mediante procedimenti enzimatici o microbiologici o mediante procedimenti tradizionali di preparazione dei prodotti alimentari unicamente o quasi unicamente a partire dall'alimento o dalla fonte di aromi considerati.
4. In deroga al comma 1, le indicazioni di cui alle lettere d), e) ed f) dello stesso comma possono figurare soltanto su un documento relativo al prodotto, il quale deve accompagnare o precedere la consegna, a condizione che l'indicazione "per la fabbricazione di prodotti alimentari e non destinato al dettaglio" sia apposta visibilmente sull'imballaggio o sul contenitore del prodotto in questione.
5. Le miscele di aromi e di additivi di cui all' devono altresì riportare la dizione: "da utilizzare esclusivamente", seguita dalla denominazione degli alimenti cui la miscela è destinata.
6. Le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana a meno che l'informazione dell'acquirente non sia altrimenti garantita;
dette indicazioni possono essere fornite in più lingue.
7. Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;107#art-8