Art. 5
5 / 14Requisiti generali e specifici di purezza
In vigore dal 22 mag 1998
1. Gli aromi non devono contenere:
a) elementi o sostanze in quantità tossicologicamente pericolosa per la salute umana;
b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantità superiori ai valori riportati nell'allegato II.
2. Gli aromi di cui all', comma 1, lettera e), devono possedere i requisiti di purezza di cui all'allegato III.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;107#art-5