Art. 5 · Requisiti generali e specifici di purezza

Art. 5

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Requisiti generali e specifici di purezza

In vigore dal 22 mag 1998
1. Gli aromi non devono contenere: a) elementi o sostanze in quantità tossicologicamente pericolosa per la salute umana; b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantità superiori ai valori riportati nell'allegato II. 2. Gli aromi di cui all', comma 1, lettera e), devono possedere i requisiti di purezza di cui all'allegato III.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;107#art-5