Art. 10 · Aromi destinati ad altri Paesi

Art. 10

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Aromi destinati ad altri Paesi

In vigore dal 3 mar 1992
1. Le norme del presente decreto non si applicano agli aromi destinati agli altri Paesi nonché a quelli impiegati per l'aromatizzazione di alimenti destinati agli altri Paesi. 2. La produzione degli aromi di cui al comma 1 è subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorità sanitaria competente per territorio, informandone il Ministero della sanità. 3. È altresì subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorità sanitaria competente per territorio, informandone il Ministero della sanità, la produzione di alimenti, con l'aggiunta di aromi di cui al comma 1, destinati agli altri Paesi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;107#art-10