Art. 1 · Campo di applicazione

Art. 1

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Campo di applicazione

In vigore dal 3 mar 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/388/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 e della direttiva 91/71/CEE della Commissione del 16 gennaio 1991, relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e dei materiali di base per la loro preparazione; Visto, altresì, l' della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; E M A N A il seguente decreto legislativo: . Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina la produzione, il commercio e la vendita degli "aromi" impiegati o destinati ad essere impiegati nei o sui prodotti alimentari per conferire loro odore, gusto o entrambi e dei materiali di base utilizzati per la produzione degli aromi. 2. Le norme del presente decreto non si applicano: a) alle sostanze ed ai prodotti commestibili destinati ad essere consumati come tali, con o senza ricostituzione; b) alle sostanze che hanno esclusivamente gusto dolce, acido o salato; c) alle materie di origine vegetale o animale aventi proprietà aromatizzanti intrinseche, purchè non impiegate come fonti di aromi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;107#art-1