Art. 40 · Assunzione del personale dell'ISVAP
Titolo VI

Art. 40

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Assunzione del personale dell'ISVAP

In vigore dal 18 feb 1992
1. Il secondo comma dell' della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente: "L'assunzione del personale non dirigente è effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. La partecipazione ai corsi di formazione professionale organizzati dall'ISVAP costituisce titolo preferenziale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro FORMICA, Ministro delle finanze BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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