Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 dic 1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1991; Visto il conforme parere reso in data 28 novembre 1991 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. Nel comma 3 dell'art. 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo sostituito dall', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 1990, n. 293, le parole: "alla data del 31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 23 ottobre 1992".
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