Art. 6 · Capacità professionale

Art. 6

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Capacità professionale

In vigore dal 13 dic 1991
1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella A, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro della Comunità economica europea, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato. 2. La certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata: a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda; b) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente di azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti; c) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente, quando l'interessato abbia esercitato a titolo dipendente l'attività in questione per almeno cinque anni; d) per cinque anni consecutivi con funzioni direttive, di cui un minimo di tre anni con funzioni tecniche implicanti la responsabilità di almeno un settore dell'azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti. 3. L'autorizzazione ad esercitare le attività in questione è concessa su richiesta, allorchè le attività attestate corrispondono nei punti essenziali alle monografie professionali di cui all', comma 2, e siano soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla legge. 4. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, eventualmente richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella B e alla tabella C, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro della Comunità economica europea, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato. 5. Tale certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata: a) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda; b) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente di azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti; c) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, quando l'interessato abbia esercitato a titolo dipendente l'attività in questione per almeno tre anni; d) per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora l'interessato comprovi di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione preliminare, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti. 6. Nei casi previsti dalle lettere a) e c) di cui ai commi 2 e 5, l'attività non deve essere cessata da oltre dieci anni alla data della presentazione della domanda con cui il cittadino di un altro Stato membro della Comunità economica europea chiede di esercitare le attività di cui trattasi. 7. Le disposizioni che stabiliscono per taluna attività un termine più breve si applicano anche ai cittadini degli altri Stati membri. 8. Sono fatte salve le disposizioni che subordinano l'accesso a taluna delle attività di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attività che l'interessato intende esercitare, o in un ramo connesso, ovvero al possesso della relativa specifica formazione professionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-11-23;391#art-6