Art. 3
3 / 8I n f o r m a z i o n e
In vigore dal 13 dic 1991
1. Le amministrazioni statali, anche a mezzo dei propri uffici periferici, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici sono tenuti a fornire ai richiedenti, secondo le proprie rispettive competenze, chiarimenti in merito ai requisiti generali e speciali che debbono essere posseduti ai fini dell'espletamento delle attività di cui al presente decreto, ovvero ad indicare agli interessati presso quali uffici ad essi facenti capo possono essere richieste tali informazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-11-23;391#art-3