Art. 15 bis
30 / 30Disposizioni finali
In vigore dal 26 mag 2016
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tariffe per le attività di valutazione della conformità di cui all', comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, e le relative modalità di versamento. Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;311#art-15-bis