Art. 14 ter
18 / 30Procedura di salvaguardia dell'Unione
In vigore dal 26 mag 2016
1. A seguito della procedura di valutazione di cui all', nel caso in cui l'operatore economico interessato non prende le misure correttive adeguate entro il periodo di cui all', comma 2, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del recipiente sul mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo a cura e spese dell'operatore economico responsabile. La misura è adottata con provvedimento motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
2. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo agli organi segnalanti la presunta non conformità.
3. Le informazioni di cui al primo periodo del comma 2, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del recipiente non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se l'inadempienza sia dovuta:
a) alla non conformità del recipiente alle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone, alla protezione degli animali domestici o dei beni; oppure
b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all', che conferiscono la presunzione di conformità.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, quando la procedura a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/29/UE è stata avviata dall'autorità di un altro Stato membro, informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità del recipiente interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni.
5. Il Ministero dello sviluppo economico tiene conto nello svolgimento della propria attività, sia per le proprie misure provvisorie che per quelle assunte da autorità di altri Stati membri, che nel caso in cui, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 4, uno Stato membro o la Commissione non sollevano obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.
6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al recipiente in questione, quale il suo ritiro dal mercato.
7. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato del recipiente interessato ovvero ad altra prescrizione o limitazione o misura correttiva adottata ai sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore o del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento.
8. Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in esito alla procedura di cui all' e del presente articolo, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o nel caso in cui la Commissione ritiene che una misura nazionale è contraria alla legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico cura l'esecuzione delle conseguenti decisioni della commissione.
9. Se la misura nazionale relativa ad un recipiente è ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti necessari per garantire che il recipiente non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione. Se la misura adottata dall'Italia è considerata ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico la revoca.
10. Il Ministero dello sviluppo economico cura le iniziative necessarie alla partecipazione nazionale alla procedura di cui all' del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità di un recipiente è attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui al comma 3, lettera b).
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;311#art-14-ter