Art. 14 bis
17 / 30Vigilanza del mercato e controllo sui recipienti che entrano nel mercato dell'Unione
In vigore dal 26 mag 2016
1. Ai recipienti che rientrano nell'ambito di applicazione dell' del presente decreto si applicano l', paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Gli accertamenti sui recipienti immessi sul mercato possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso tutti gli operatori economici interessati. A tal fine agli organi preposti al controllo è consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione dei recipienti, la ricerca e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento e il prelievo di campioni per l'esecuzione degli esami e delle prove.
4. Per l'effettuazione dei controlli tecnici il Ministero dello sviluppo economico si avvale dei competenti organi tecnici dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di altri organismi tecnici dello Stato, nonché, ove necessario, di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, concernente i requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e successive revisioni, da organismi nazionali di accreditamento individuati ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.
5. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente articolo, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un recipiente è in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico.
6. Ai fini di cui al comma 4 e per le analoghe attività di collaborazione dell'INAIL in materia di controlli tecnici per le attrezzature a pressione e gli insiemi, le disposizioni di cui all', comma 6, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si ritengono soddisfatte a condizione che l'INAIL adotti le opportune soluzioni organizzative per svolgere tali funzioni di controllo senza interferenze con quelle di organismo notificato e che queste ultime funzioni siano svolte previo accreditamento da parte dell'organismo nazionale unico di accreditamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;311#art-14-bis