Art. 1 bis
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In vigore dal 26 mag 2016
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un recipiente per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
b) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un recipiente sul mercato dell'Unione;
c) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un recipiente oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
d) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
e) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un recipiente proveniente da un Paese terzo;
f) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un recipiente;
g) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
h) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un recipiente deve soddisfare;
l) «norma armonizzata»: una norma armonizzata quale definita all', punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
m) «accreditamento»: accreditamento quale definito all', punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
n) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all', punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
o) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi a un recipiente;
p) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
q) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un recipiente già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
s) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un recipiente presente nella catena di fornitura;
t) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
u) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il recipiente è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;311#art-1-bis