Art. 1 · Campo di applicazione

Art. 1

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Campo di applicazione

In vigore dal 26 mag 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE del Consiglio, in materia di recipienti semplici a pressione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto legislativo: . Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai recipienti semplici a pressione fabbricati in serie, di seguito indicati come "recipienti" e aventi le seguenti caratteristiche: a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma; a-bis) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto; b) il recipiente è costituito: da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l'interno e/o da fondi piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica; oppure da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione; c) la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PS x V) raggiunge al massimo 10.000 bar x l; d) la temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a -50 ›C e la temperatura massima di esercizio non deve essere superiore a 300 ›C per i recipienti in acciaio e 100 ›C per i recipienti in alluminio o lega di alluminio. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i recipienti appositamente previsti per impieghi nucleari la cui difettosità può causare una emissione di radioattività, quelli appositamente previsti per l'installazione su o per la propulsione di navi o aeromobili, nonché gli estintori.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;311#art-1