Art. 1
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In vigore dal 26 mag 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n.
90/488/CEE del Consiglio, in materia di recipienti semplici a pressione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
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Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai recipienti semplici a pressione fabbricati in serie, di seguito indicati come "recipienti" e aventi le seguenti caratteristiche:
a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma;
a-bis) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;
b) il recipiente è costituito:
da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l'interno e/o da fondi piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica;
oppure da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione;
c) la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PS x V) raggiunge al massimo 10.000 bar x l;
d) la temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a -50 C e la temperatura massima di esercizio non deve essere superiore a 300 C per i recipienti in acciaio e 100 C per i recipienti in alluminio o lega di alluminio.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i recipienti appositamente previsti per impieghi nucleari la cui difettosità può causare una emissione di radioattività, quelli appositamente previsti per l'installazione su o per la propulsione di navi o aeromobili, nonché gli estintori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;311#art-1