Art. 3
3 / 9Certificato di conformità
In vigore dal 21 set 1991
1. È consentita l'immissione sul mercato, l'importazione di carrelli usati, la messa in servizio e l'utilizzazione conforme alla destinazione dei carrelli semoventi e dei trattori regolati dal presente decreto, a condizione che il fabbricante, o un suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea, ne attesti sotto la sua responsabilità, con apposito certificato, la conformità alle disposizioni e alle caratteristiche tecniche riportate nell'allegato I, secondo il modello riportato nell'allegato II, e vi apponga il marchio di conformità alle condizioni previste nell'allegato III.
2. Le prove di stabilità, visibilità e funzionamento per i carrelli semoventi per movimentazione di cui all' sono effettuate secondo i metodi specificati nell'allegato IV.
3. Le prescrizioni tecniche previste dall'allegato I sostituiscono quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in caso di contrasto o di diversità.
4. Per la vendita e l'impiego dei carrelli semoventi e dei trattori è comunque fatta salva l'osservanza delle norme concernenti la tutela dell'igiene del lavoro, gli aspetti di sicurezza, la circolazione stradale e la tutela ambientale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;304#art-3