Art. 1
1 / 9Campo d'applicazione e definizioni
In vigore dal 21 set 1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare, gli e l'allegato A, concernenti la delega al Governo ad emanare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive 86/663/CEE del Consiglio e 89/240/CEE della Commissione, relative ai carrelli semoventi per movimentazione,
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
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Campo d'applicazione e definizioni
1. Il presente decreto si applica ai carrelli semoventi per movimentazione con portata inferiore a 10.000 kg ed ai trattori con sforzo al gancio inferiore a 20.000 N.
2. Ai sensi del presente decreto è un carrello semovente per movimentazione qualsiasi veicolo a ruote, salvo quelli che si spostano su rotaie, destinato a trasportare, trainare, spingere, sollevare o accatastare, immagazzinare in scaffalature carichi di qualsiasi genere, comandato da un operatore a terra in prossimità del carrello stesso o da un operatore a bordo su un posto di guida fisso al telaio o sollevabile, appositamente allestito.
3. Le definizioni dei carrelli semoventi per movimentazione e dei trattori, le loro classificazioni ed i requisiti tecnici che debbono possedere sono riportati nell'allegato I.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;304#art-1