Art. 1
1 / 6In vigore dal 5 ott 1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
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1. Dopo il comma primo dell'art. 1742 del codice civile è inserito il seguente:
"Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;303#art-1