Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 1 gen 1994
IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;302#art-4