Art. 5
5 / 5In vigore dal 5 ott 1991
1. Dopo l'art. 10 della legge è inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - 1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti gli adempimenti che devono essere osservati per assicurare l'agevole individuazione dell'importatore in ogni fase della distribuzione e della vendita di cosmetici provenienti dall'estero.
2. In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire unmilione a lire seimilioni.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 settembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
ROMITA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli
affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DE LORENZO, Ministro della
sanità
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;300#art-5