Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 5 ott 1991
1. Il comma 4 dell' della legge è sostituito dal seguente: "4. È vietato l'uso di coloranti diversi da quelli indicati nell'allegato IV.". 2. L'allegato III, parte seconda, della legge diviene allegato IV, parte prima; l'allegato IV, parte prima, diviene allegato III, parte seconda.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;300#art-2