Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 nov 1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 57 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante quarta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; EMANA il seguente decreto legislativo: . 1. La legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, di seguito indicata come "legge", è modificata in conformità a quanto previsto dagli articoli successivi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;300#art-1