Art. 13 · Sanzioni

Art. 13

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Sanzioni

In vigore dal 20 ago 1991
1. Agli amministratori e ai liquidatori del GEIE si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2621, n. 1, 2622, 2624 e 2625 del codice civile. 2. Agli amministratori e ai liquidatori del GEIE che omettono di eseguire, nel termine prescritto, una comunicazione, un deposito o una richiesta di pubblicazione previsti dal regolamento CEE n. 2137/85 ovvero dal presente decreto, o li eseguono in maniera incompleta, si applica la sanzione prevista dall'art. 2626 del codice civile. 3. Agli amministratori e ai liquidatori del GEIE che violano le disposizioni dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2137/85 si applica la sanzione prevista dall'art. 2627 del codice civile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 luglio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie CARLI, Ministro del tesoro MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia SCOTTI, Ministro dell'interno FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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