Art. 1
1 / 4In vigore dal 19 lug 1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo della anagrafe tributaria;
Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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1. Le amministrazioni pubbliche possono richiedere al Ministero delle finanze di essere autorizzate ad accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria per accertamenti necessari per contrastare il riciclaggio di denaro di provenienza illecita. La disposizione si applica anche alle pubbliche amministrazioni, agli istituti e agli enti che per legge erogano ai cittadini benefici assistenziali, al fine di verificare i limiti di reddito cui la erogazione stessa è condizionata. L'accesso è autorizzato, per il raggiungimento delle finalità indicate nella richiesta e con riferimento ai dati disponibili nel sistema al momento dell'accesso stesso, dal dirigente generale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-07-12;212#art-1