Art. 2
2 / 3In vigore dal 16 ago 1991
1. Ai fini del coordinamento con le tasse sulle concessioni governative e comunali previsto dal comma 3 dell' della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli atti e provvedimenti elencati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e nel decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 14 dicembre 1978, emanato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, rientranti nella competenza delle regioni a statuto ordinario ed elencati anche nella tariffa delle tasse sulle concessioni regionali di cui all', non sono soggetti in dette regioni a tassa di concessione governativa o comunale a decorrere dalla data di entrata in vigore della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il presente decreto. Le tasse di concessione indicate alle voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, contrassegnate con i numeri di ordine 10, 11, 12, 17 (limitatamente alle autorizzazioni relative a estratti o prodotti affini di produzione nazionale), 18, lettera a), 19, 20, 59, 64, lettera a), 117, lettera c) (limitatamente alle iscrizioni in albi, ruoli ed elenchi) e 122, non si applicano nelle regioni a statuto ordinario agli atti ed ai provvedimenti di competenza di dette regioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-06-22;230#art-2