Capo II
Art. 8
8 / 46In vigore dal 2 mag 1991
1. L'art. 2425- bis del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2425-bis (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri). - I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-8