Art. 44 · Enti creditizi e finanziari
Capo IV

Art. 44

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Enti creditizi e finanziari

In vigore dal 1 gen 2016
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle banche italiane di cui all' del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) alle società finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; c) alle società di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; d) alle società di intermediazione mobiliare di cui all', comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM); e) alle società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all', comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; f) alle società di gestione del risparmio di cui all', lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; g) alle società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; h) alle società finanziarie che controllano società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; i) alle agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; l) agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; m) agli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; n) agli operatori del microcredito iscritti nell'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; o) ai confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-44