Art. 28 · Casi di esclusione dal consolidamento
Capo III

Art. 28

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Casi di esclusione dal consolidamento

In vigore dal 1 gen 2016
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 32. 2. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando: a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell', sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti; b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni; c) in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni; d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione. (VII Direttiva, ).

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-28