Capo III
Art. 28
28 / 46Casi di esclusione dal consolidamento
In vigore dal 1 gen 2016
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 32.
2. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:
a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell', sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;
b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
c) in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
(VII Direttiva, ).
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-28