Art. 24
Capo II

Art. 24

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In vigore dal 2 mag 1991
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente: "Il bilancio delle società con azioni quotate in borsa deve re- stare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, con gli allegati di cui al terzo comma dell'art. 2429 del codice civile e con la relazione della società di revisione, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il collegio sindacale, tenuto conto della relazione della società di revisione, può formulare, riferendone direttamente in assemblea, eventuali osservazioni e proposte in aggiunta a quelle contenute nella relazione di cui all'art. 2429 del codice civile. La relazione della società di revisione è depositata in allegato al bilancio a norma dell'art. 2435 del codice civile. Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-24