Capo II
Art. 23
23 / 46In vigore dal 2 mag 1991
1. Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente:
"Il bilancio delle società per azioni quotate in borsa deve essere trasmesso alla società di revisione almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, insieme con la relazione sulla gestione, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.
Insieme con il bilancio di esercizio devono essere comunicati il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione.".
2. Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente:
"La società di revisione, se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture contabili, se il bilancio corrisponde alle risultanze di tali scritture e degli accertamenti eseguiti e se il bilancio è conforme alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio, ne rilascia certificazione con apposita relazione, sottoscritta da uno degli amministratori o dei soci che ne hanno la rappresentanza, avente i requisiti di cui al successivo , secondo comma, n. 2). L'esposizione dei controlli eseguiti, l'indicazione delle persone che li hanno effettuati e di quelle che li hanno diretti, nonché del compenso percepito dalla società di revisione, devono risultare dal libro previsto nel terzo comma dell'.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-23