Art. 19
Capo II

Art. 19

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In vigore dal 2 mag 1991
1. L'art. 2488 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2488 (Collegio sindacale). - La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a duecento milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo. È altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati. Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti. Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409.". (IV Direttiva, art. 51).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-19