Art. 5 · O r g a n i c o
Capo II

Art. 5

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O r g a n i c o

In vigore dal 29 mar 1991
1. La dotazione organica della banda musicale della Guardia di finanza è così determinata: a) un maestro direttore; b) un maestro vice direttore; c) centodue esecutori; d) un archivista. 2. Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico complessivo della Guardia di finanza. 3. Alla banda musicale non può essere assegnato, nemmeno in qualità di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, personale in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-5