Capo II
Art. 5
5 / 47O r g a n i c o
In vigore dal 29 mar 1991
1. La dotazione organica della banda musicale della Guardia di finanza è così determinata:
a) un maestro direttore;
b) un maestro vice direttore;
c) centodue esecutori;
d) un archivista.
2. Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico complessivo della Guardia di finanza.
3. Alla banda musicale non può essere assegnato, nemmeno in qualità di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, personale in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-5