Art. 42 · Ufficiale addetto alla banda musicale
Capo VIII

Art. 42

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Ufficiale addetto alla banda musicale

In vigore dal 29 mar 1991
1. L'ufficiale addetto alla banda attende a tutte le questioni di carattere generale, disciplinari ed amministrative riguardanti il complesso, del quale segue i servizi e le esibizioni, presenziando, di massima, alle istruzioni. È inoltre consegnatario responsabile degli strumenti di proprietà dell'Amministrazione ai sensi dell' e di tutto il materiale bandistico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-42