Capo VII
Art. 40
40 / 47Prove musicali per l'inquadramento superiore
In vigore dal 29 mar 1991
1. Per l'accesso alle prime parti A e B ed alle seconde parti A e B il personale indicato all' deve sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal repertorio bandistico dello strumento suonato nonché dell'eventuale strumento d'obbligo, relativi alla parte per la quale si sostiene la prova.
2. I candidati all'accesso alle prime parti A e B devono altresì dar prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o altro semplice brano musicale scelto dalla commissione esaminatrice.
3. Per l'accesso alla terza parte A la prova musicale consiste nell'esecuzione, con lo strumento suonato e con quello eventualmente d'obbligo, di un brano musicale a scelta del candidato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-40