Art. 31 · Norme comuni a tutto il personale della banda
Capo IV

Art. 31

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Norme comuni a tutto il personale della banda

In vigore dal 20 feb 2020
1. Gli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza possono essere impiegati solo nel servizio della banda medesima. Non è consentito il passaggio degli stessi militari al servizio ordinario del Corpo. 2. Il personale della banda musicale è esonerato dal portare al seguito l'armamento in dotazione in occasione di concerti o altre attività esterne cui è chiamata la banda medesima. 3. Nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale della banda musicale, riconosciuto inidoneo fisicamente, può essere destinato esclusivamente ad attività di supporto del complesso musicale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-31