Capo IV
Art. 25
25 / 47Limiti d'età per il personale
In vigore dal 28 dic 2022
1. I sottufficiali esecutori e l'archivista della banda della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al compimento del 56 anno di età.
2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età.
2-bis. Il Comandante Generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Note all'articolo
- Il D.L. 8 novembre 2022, n. 169, convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 196, ha disposto (con l'art. 1-quater, comma 4) che "In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022. Qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ufficiale di cui al primo periodo risulti cessato dal servizio per limiti di eta' e richiamato ai sensi dell'articolo 986 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, lo stesso puo' essere riammesso nel servizio permanente a decorrere dalla data di collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-25