Art. 20 · Concorso per la nomina a maestro direttore
Capo III

Art. 20

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Concorso per la nomina a maestro direttore

In vigore dal 5 apr 2000
1. I candidati al concorso di cui all' devono sostenere le seguenti prove: a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, così distinte: 1) composizione di una fuga a quattro parti in chiavi antiche, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore; 2) composizione su due o più pentagrammi di una marcia sinfonica o funebre per pianoforte con qualche cenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore; 3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore; b) una prova orale vertente sulle seguenti materie: 1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico dell'organico e del repertorio; 2) conoscenza degli strumenti compresi nell'organico strumentale e loro impiego; 3) vari tipi di partitura in uso in Italia ed all'estero; c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di più brani, a scelta della commissione, che saranno lasciati da studiare al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice. 2. Il punto complessivo di merito delle prove scritte, espresso in cinquantesimi, è dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova. 3. È ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50. 4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse. 5. Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Note all'articolo

  • La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 e' abrogato il capo III.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-20