Capo II
Art. 7
7 / 15Interferenze e duplicazioni
In vigore dal 24 mar 1991
1. Allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni, i gestori di reti e servizi di telecomunicazione disciplinano i reciproci rapporti mediante accordi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-22;73#art-7