Art. 7 · Interferenze e duplicazioni
Capo II

Art. 7

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Interferenze e duplicazioni

In vigore dal 24 mar 1991
1. Allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni, i gestori di reti e servizi di telecomunicazione disciplinano i reciproci rapporti mediante accordi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-22;73#art-7