Art. 4 · Concessione ai privati per l'installazione e l'esercizio di reti e impianti
Capo II

Art. 4

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Concessione ai privati per l'installazione e l'esercizio di reti e impianti

In vigore dal 24 mar 1991
Concessione ai privati per l'installazione e l'esercizio di reti e impianti 1. Nel caso in cui non vi sia la disponibilità dei mezzi pubblici, accertata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all', può essere richiesto al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il rilascio di una concessione per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti in ambito locale, definito dal regolamento suddetto. 2. La domanda di concessione deve essere corredata da un progetto esecutivo e da una relazione tecnica recante i termini e le modalità per realizzare l'installazione e l'attività della rete e degli impianti. 3. La determinazione ministeriale sulla richiesta deve essere comunicata all'interessato nel termine di centottanta giorni dal ricevimento della domanda. 4. Ai fini del rilascio della concessione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, nonché quelle vigenti sulle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di cui al libro IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. 5. Il decreto di concessione definisce le modalità di distribuzione dei programmi agli utenti, nonché gli obblighi di allacciamento dei residenti.
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