Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 7 feb 1991
1. Dopo l'art. 2501-quinquies del codice civile è inserito il seguente: "Art. 2501-sexies (Deposito di atti). - Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finché la fusione sia deliberata: 1) il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell'art. 2501-quater e le relazioni degli esperti indicate nell'art. 2501-quinquies; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e l'eventuale relazione di certificazione; 3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501-ter. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22#art-7