Art. 5
5 / 26In vigore dal 7 feb 1991
1. Dopo l'art. 2501-ter del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 2501-quater (Relazione degli amministratori). - Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22#art-5