Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 7 feb 1991
1. Il quinto comma dell'art. 2420-bis del codice civile è sostituito dal seguente: "Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare nè la riduzione del capitale esuberante, nè la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22#art-20